F.A.Q.

Domande frequenti

Lo studio medico è un’ambiente in cui svolge la propria attività di professionista abilitato, ed è caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Questa definizione non è prevista da una specifica norma di legge, ma è una elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.

Nello studio medico professionale prevale l’apporto del professionista rispetto ad ogni altro fattore produttivo, mentre per ambulatorio si intende un ambiente in cui esiste una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi assimiliabile al concetto di impresa, per cui l’apporto del professionista è soltanto uno degli elementi che ne fanno parte. Al concetto di ambulatorio è assimilabile quello di “struttura sanitaria”, intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell’impresa.

Nel caso di struttura sanitaria privata la vigilanza sanitaria ricade sulla struttura, che per legge regionale deve essere autorizzata per poter funzionare. Tant’è vero che, fra i requisiti previsti dalla normativa regionale per le strutture, vi è l’obbligo del Direttore Sanitario, come figura di responsabilità tecnico-organizzativa. In questo caso, quindi, la struttura è il “titolare” dell’autorizzazione e il singolo medico che è incardinato nell’organico della struttura non è soggetto ad obblighi perché il suo lavoro rientra all’interno della branca specialistica per la quale la struttura è già in possesso di autorizzazione.
Diverso il caso se il medico non è incardinato nell’organico della struttura (ad esempio ha in affitto una stanza – coworking). In questo caso il suo lavoro non rientra all’interno dell’attività della struttura ed egli è direttamente e personalmente il “titolare” dello studio preso in affitto, per cui emerge l’obbligo di chiedere l’autorizzazione o presentare la SCIA, a seconda dei casi.

Per gli studi dove si eseguono prestazioni “ad alta invasività” è obbligatoria la preventiva autorizzazione sanitaria.
Per gli studi dove si eseguono prestazioni “a minore invasività” è obbligatoria la presentazione della SCIA ordinaria.
Per gli studi dove si effettuano mere visite eventualmente con diagnostica strumentale non invasiva e complementare all’attività clinica è obbligatoria la presentazione della SCIA in forma semplificata.
Per gli studi dove si esegue diagnostica strumentale con refertazione per terzi (non complementare all’attività clinica principale), è obbligatoria la preventiva autorizzazione sanitaria se l’attività diagnostica è invasiva; è obbligatoria la SCIA se l’attività diagnostica non è invasiva.

Si tratta di una novità introdotta dal regolamento regionale n. 90 del 16/09/2020.
In effetti, prima di tale novità, l’attività di mere visite era considerata “attività libera” cioè esercitabile senza necessità di presentare la SCIA.
Il nuovo regolamento regionale ha invece esteso la vigilanza sanitaria anche all’attività di mere visite introducendo l’obbligo di presentare la SCIA, seppure in forma semplificata.
I professionisti che fino ad ora svolgevano mere visite e che non avevano mai presentato la SCIA, sono adesso tenuti a farlo entro il termine del 30/09/2021.

É una dichiarazione con la quale il professionista attesta, sotto la propria responsabilità, che il suo studio è in regola i requisiti previsti dalla normativa regionale. Deve essere presentata al Comune ove è ubicato lo studio e l’attività professionale può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA stessa. Al ricevimento della SCIA, il Comune ha 60 giorni di tempo per adottare motivati provvedimenti di divieto di presecuzione dell’attività. Successivamente il Comune può sempre adottare tali provvedimenti, ma solo in caso di falsità o mendacia degli atti e delle relazioni di cui la SCIA è corredata.
Inoltre il Comune, tramite il Gruppo di Verifica regionale, può sempre disporre verifiche e sopralluoghi quando ne ravvisi la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.
Alla SCIA deve essere allegata la planimetria, sottoscritta da un tecnico abilitato, dei locali di svolgimento dell’attività, con indicazione della destinazione d’uso e completa di rapporti aero-illuminanti ed altezza. Inoltre deve essere allegata la relazione asseverata da un medico igienista o da un tecnico abilitato (anche l’installatore dell’apparecchio di sterilizzazione) sulle modalità di sterilizzazione dello strumentario.

Dipende dai singoli regolamenti comunali. E’ necessario informarsi presso il competente ufficio del Comune (solitamente il SUAP).

La SCIA va presentata all’inizio dell’attività e non è previsto nessun rinnovo periodico se le caratteristiche dello studio non mutano nel tempo.

Nello studio professionale, siccome è assente una organizzazione di mezzi e di persone autonoma rispetto al professionista, non esiste il “subentro” nella titolarità. Nel caso, quindi, in cui un professionista cessi la propria attività e lasci i locali ad un collega, il professionista che cessa deve comunicare al Comune la cessazione dell’attività e il professionista che lo sostituisce deve presentare la SCIA come nuovo studio.